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Gianluca1976.
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no non stiamo litigando stiamo discutendo alla romagnolaInviato tramite ForumFree Mobile
Quoto(a la veg precisa ma te! ). -
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Cio' tabac...a lezzarv am fasì sentì a ca' . -
Gianluca1976.
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Oh t' hai si ènca te. -
met71.
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adess vorrebb propri una Pida e crescion tutt in siem anc un biccir ad sangioves sa ditt burdell? Inviato tramite ForumFree Mobile
alla salut del lezi del cazzInviato tramite ForumFree Mobile
alla salut del lezi del cazzInviato tramite ForumFree Mobile
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Che bello sarebbe praticare questo hobby in modo tranquillo e rilassante come descritto in questo articolo:
http://www.archeostorie.it/treasure-hunter...re-di-legalita/. -
met71.
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il metal detecting non sarebbe un hobby ma una disciplina e come disciplina a delle regole che tutti noi dovremmo rispettare Inviato tramite ForumFree Mobile
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.CITAZIONE (gianlucaRSM @ 25/11/2017, 14:24)COMUNQUE! Ho cantato bandiera rossa e bella ciao a squarciagola tutta stamattina mentre stavo pensando a questo post in spazzolata boschiva..adesso mi sento meglio
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Comunicato FIMD
Per chi ha FB: www.facebook.com/federazionemd/posts/132637107374710
Per chi non lo ha:
OGGETTO: COMUNICAZIONE SOPRINTENDENZA PARMA e PIACENZA
Cari Soci e iscritti al Gruppo,
il tempo del nostro silenzio è stato dovuto alla difficoltà di interpretare il documento che sicuramente non è una modifica alle leggi vigenti, piuttosto una doverosa nota attraverso la quale ribadire quanto la tutela del patrimonio culturale/archeologico del nostro Paese sia di estrema rilevanza e la sua valorizzazione debba essere un impegno comune di tutti i cittadini (come, ricordiamo, recita l’art.9 della Costituzione e l’art. 6 comma 3 del Codice dei Beni Culturali).
Nel diramare questo messaggio, la Soprintendenza ha voluto rimarcare che la ricerca archeologica (intesa come “opera di ritrovamento delle cose indicate all'art. 10 – del citato codice - in qualunque parte del territorio nazionale), come dettato dal D.Lgs. 42 del 2004 (art. 88) è proibita ed è di pertinenza del Ministero (MiBACT) e non può essere svolta se non previa debita autorizzazione.
Al contrario, per quanto riguarda le puntualizzazioni circa l’uso del metal detector, nutriamo qualche perplessità interpretativa (oseremmo dire annosa in qualche parte) poiché per quanto certi che l’utilizzo dello strumento in aree archeologiche o con evidenze di antropizzazione antica si configuri quale ricerca archeologica non autorizzata (quindi illecita), l’impiego dello stesso (per il rinvenimento di oggetti metallici abbandonati o persi e comunque non riconducibili alle fattispecie definite all’art.10 del Codice) in aree “non sensibili” non ci risulta vietato, ne genericamente configurabile quale opera (intenzionale e premeditata – quindi delittuosa) di ricerca archeologica, ne tanto ci risulta che ogni oggetto nel suolo appartenga de facto allo Stato – art. 840 del Codice Civile (C.C.) – a meno di quanto, appunto, previsto dall’art. art. 826, 839 e 932 del stesso circa i beni culturali.
Doveroso e appropriato il richiamo circa le scoperte fortuite e le sanzioni per inosservanza delle leggi che, comunque, riteniamo siano elementi già noti a molti.
Ad ogni modo ci riproponiamo di approfondire ed analizzare più dettagliatamente alcuni aspetti in seno alla Federazione, provvedendo a fornire eventuali delucidazioni ai nostri Soci.
Ciò che ci preme sottolineare è che quanto espresso dalle Istituzioni ricalca in pieno lo spirito e gli obiettivi della Federazione. La pratica di un Metal Detecting Responsabile, rispettoso delle leggi, incentrato su di una doverosa tutela dei beni culturali ed in pieno contrasto con qualsiasi atto o intenzione illecita, rimane il nostro impegno primario..