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Regolamentazione sul territorio italiano ricerca con metal detector

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  1. rollaz
     
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    A chi appartiene un reperto archeologico rinvenuto nel sottosuolo?
    Secondo l'art. 91 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate) i reperti, in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile (artt. 822 e 826 del codice civile).

    Cosa fare in caso di rinvenimento archeologico?
    L'art. 90 del Codice (Scoperte fortuite) prevede che chi scopre fortuitamente cose mobili o immobili indicate all'art. 10 (Beni Culturali) deve farne denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea di esse nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Lo scopritore ha però facoltà di rimuovere il reperto, per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione, sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

    E' previsto un compenso per gli scopritori?
    Sì. Secondo l'art. 92 del Codice (Premio per i ritrovamenti) il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
    - al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
    - al concessionario dell'attività di ricerca;
    - allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 92 del Codice. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
    Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro.

    Come si determina il valore del compenso?
    Il Ministero provvede alla determinazione del premio in base alla stima delle cose ritrovate (art. 93 Determinazione del premio).
    In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate.
    L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
    In caso di disaccordo sulla stima definitiva, il valore è determinato da un terzo, designato di comune accordo o, se ciò non è possibile, nominato dal presidente del tribunale, su richiesta di una delle parti. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
    La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

    E'ammesso l'uso del metal detector per trovare oggetti?
    L'uso di un metal detector è di per sé consentito, poiché disponibile in libera vendita. Non è tuttavia consentita l'utilizzazione a fini di ricerche archeologiche; queste, infatti, debbono essere autorizzate dal Ministero (si veda, in proposito l'art. 89 Concessione di ricerca). Chiunque esegue ricerche senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione, è punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.

    Si possono detenere oggetti archeologici?
    Il possesso di materiale archeologico è legittimo, a patto che non sia di provenienza illecita. In ogni caso è utile informarne la Soprintendenza. Tale comportamento consentirà di valutare la sua eventuale importanza e acquisire ulteriori conoscenze. Nel caso di reperti particolarmente interessanti dal punto di vista scientifico, la Soprintendenza avvierà le procedure per il vincolo. Il bene vincolato rimane nella piena disponibilità del proprietario, ma questi è tenuto a provvedere alla sua corretta conservazione, secondo le prescrizioni della Soprintendenza. In caso di vendita deve essere presentata denuncia entro trenta giorni alla Soprintendenza, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

    Si possono eseguire ricerche in una proprietà privata?
    Le ricerche archeologiche sono riservate al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ai soggetti autorizzati con atto di concessione. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche.
    Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
    L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato. Il Ministero può anche autorizzare, a richiesta, le regioni gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione dichiarando la pubblica utilità ai fini dell'esproprio (Capo VII del Codice Espropriazione).

    L'accesso alle aree archeologiche è gratuito?
    L'accesso agli istituti e luoghi della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso (per i singoli casi si veda la sezione Normativa nazionale).

    Quali sono le principali sanzioni per violazioni in materia di ricerche archeologiche?
    Secondo l'art. 175 del Codice è punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
    - chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'art. 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
    - chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'art. 90 comma 1, le cose indicate nell'art. 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
    Secondo l'art. 176 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50 chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 310 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'art. 89. La pena applicabile è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque rilevante per il recupero dei beni illecitamente sottratto o trasferiti all'estero.
    Secondo l'art. 178 è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con la multa da euro 310 a euro 3.099:
    - chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
    - chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio statale, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti;
    - chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere o oggetti contraffatti, alterati o riprodotti;
    - chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizioni di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentici oggetti contraffatti, alterati o riprodotti conoscendone la falsità.

    Si possono fare foto nei Musei archeologici?
    Anche le norme rivolte a disciplinare questa materia sono contenute nel Codice, che detta alcune linee guida: gli artt. 107-109 riguardano i beni culturali di proprietà pubblica, che appartengono allo Stato, ai Comuni, alle Regioni e agli altri enti Pubblici territoriali, cui vanno ad aggiungersi quei beni di autore non più vivente e risalenti a oltre 50 anni fa che, pur appartenendo ai privati, sono stati dichiarati, in seguito a "verifica", d'interesse culturale. Via libera, dunque, per i frequentatori di musei d'arte contemporanea. Per chi frequenta "l'antico", invece, occorre distinguere le foto amatoriali (scattate da privati) da quelle professionali.
    Le prime sono soggette ad autorizzazione da parte del direttore del museo, ma non sono gravate da canoni di concessione. L'autorizzazione è da considerarsi implicita in mancanza di specifici segnali di divieto nelle sale, e deve considerare
    - lo stato di conservazione del reperto (valutazione discrezionale del direttore);
    - eventuali diritti d'autore;
    - eventuale presenza di una concessione, anche di un privato che abbia acquistato l'esclusiva sui diritti di riproduzione.
    In caso di divieto si può comunque chiedere esplicita autorizzazione individuale per eseguire gratuitamente riprese amatoriali.
    Per le foto professionali, invece, oltre all'autorizzazione è necessario pagare un canone per la concessione ed un'eventuale cauzione nel caso in cui, dall'attività del fotografo, possano potenzialmente derivare danni ai beni (art. 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione. )
     
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1 replies since 31/1/2013, 10:30   26866 views
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