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Legislazione ritrovamento fortuito beni mobili

Tutti i casi esclusi oggetti valore storico/archeologico e materiali esplodenti/armi o armi da guerra o parti di esse

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  1. rollaz
     
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    CODICE CIVILE

    Art. 927 Cose ritrovate

    Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
    Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento

    Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

    Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

    Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

    Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore

    Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

    CODICE PENALE

    647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

    è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a trecentonove euro:
    chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate [c.c. 927-929] (2);
    chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo [c.c. 932];
    chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito [c. nav. 1147].
    Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a trecentonove euro.
    (2) Affinché ricorra tale figura criminosa, è necessario che oggetto di appropriazione sia una cosa smarrita e non una cosa semplicemente dimenticata: infatti, in quest'ultimo caso, ricorre il reato di furto [v. 624]. In particolare, si considera smarrita la cosa che non solo sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore, ma che ne sia uscita in maniera tale da precludere allo stesso la possibilità di ripristinare su di essa il suo primitivo potere. In giurisprudenza, è consolidata la tesi secondo cui se la cosa rechi un segno o una indicazione che ne riveli il proprietario (es.: patente di guida, carta d'identità, targa automobilistica etc.) alla cosa stessa non può essere attribuita la qualità di cosa smarrita. La stessa giurisprudenza ha affermato sussistere il reato di furto e non quello in esame nel caso di chi si impossessa della cosa rubata e poi abbandonata dal ladro.
     
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0 replies since 17/2/2013, 19:42   7078 views
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