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IL PARERE DEI BENI CULTURALI

RELATIVAMENTE AI RITROVAMENTI

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    Metal Detector Italia FORUM

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    Buongiorno,
    sono Luca Codara, archeologo e Ispettore Onorario per i Beni archeologici della Provincia di Lecco.
    A seguito della nascita del gruppo “Metal Detector Brianza – MDB” è mio dovere mettervi al corrente dell’aspetto legislativo in materia di ritrovamenti.
    Innanzitutto va tenuto presente che tutto ciò che si trova nel sottosuolo è di proprietà dello Stato, di conseguenza ogni qualvolta si effettui un ritrovamento di materiale va avvisata l’autorità pubblica.
    Per quanto concerne l’ambito archeologico è vietato dalla legge effettuare ricerche tramite strumentazione per la ricerca di metalli. La legge inoltre afferma che ogni oggetto ritrovato che abbia più di 50 anni può possedere interesse culturale. La determinazione del valore più o meno culturale di un bene deve essere fatta tramite una verifica dell'interesse culturale da parte dell’autorità competente, quindi ogni singolo oggetto deve essere di norma denunciato o quantomeno segnalato. Ciò non significa che poi l’oggetto viene sequestrato, ma che viene visionato da chi di competenza e nel caso in cui non abbia alcun interesse questo ritorna nelle mani dello scopritore.
    Questo dovrebbe incentivare lo scopritore a segnalare quanto trovato (entro 24 h), così da evitare di incorrere in sanzioni e pene (pecuniarie e reclusione). Negli ultimi mesi sono inoltre stati intensificati i controlli e le denunce a seguito di un forte aumento del traffico illecito di beni culturali, anche a livello locale.
    Ricordo poi che la ricerca hobbistica è interdetta da:
    - Aree archeologiche
    - Aree a vincolo paesaggistico (che per il nostro territorio ricoprono un terzo della Provincia)
    - Cascine, chiese, castelli, ruderi
    - Parchi naturali
    - Aree pubbliche

    Per le zone di vincolo paesaggistico della Prov. di Lecco vi rimando al SITAP: www.sitap.beniculturali.it/ Vanno spuntati sia i Vincoli D. Lgs 42/2004 c.d. decretati e Vincoli D. Lgs 42/2004 c.d. “ope legis”. Come si può vedere sono davvero pochi i luoghi dove poter effettuare il metal detecting a norma di legge.
    Vi invito a leggere di seguito gli articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio (aggiornato al 2016)
    Articolo 10
    Beni culturali
    Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
    3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
    a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
    d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
    e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
    4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
    b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
    Articolo 12
    Verifica dell'interesse culturale
    1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
    2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
    Articolo 90
    Scoperte fortuite
    1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
    2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
    Articolo 91
    Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
    1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
    Articolo 92
    Premio per i ritrovamenti
    1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
    c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
    3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
    Articolo 175.
    (Violazioni in materia di ricerche archeologiche)
    1. E’ punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
    a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’Articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione;
    b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’Articolo 90, comma 1, le cose indicate nell’Articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
    Faccio inoltre presente quanto segue:
    Il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, sanzionato con la pena dell'arresto non superiore nel massimo a due anni, consistente nel fatto di essere colti in possesso ingiustificato di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi:
    1) siti oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
    2) aree e parchi archeologici di cui all'articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 42 del 2004;
    3) zone di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 42 del 2004;
    4) aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    In allegato trasmetto il modulo di denuncia che vi chiedo gentilmente di condividere e di compilare nel caso di ritrovamento inviandolo, corredato di foto, alla Soprintendenza di riferimento, oppure per quanto riguarda la Provincia di Lecco al mio indirizzo mail [email protected] con oggetto SEGNALAZIONE.
    Confidando in una Vs collaborazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.
    Cordialmente
    Luca Codara
    --

    Fonte :https://www.facebook.com/groups/mdb.brianza/permalink/192778797894609/
     
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  2. rollaz
     
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    Capito ragazzi? Perciò se pensavate fosse possibile, ora siete avvisati, che tutto quello che trovate più vecchio di 50 anni deve essere denunciato.
    I rischi sono tanti e non vale la pena essere anche solamente accusato di furti ai danni dello stato per una Vittorio Emanuele con valore economico zero, in tasca, non pensate?
    Se proprio volete rubare somme ingenti, rimanendo impuniti, buttatevi in politica.
     
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1 replies since 9/4/2017, 09:50   3645 views
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